Fatturazione Elettronica

Fatturazione elettronica

Manca ormai poco al 1° gennaio 2019, termine per ora confermato per l’introduzione dell’obbligo di emissione delle fatture di vendita in formato elettronico, per tutti i soggetti IVA ad eccezione dei contribuenti minimi/forfetari.

Riassumiamo i chiarimenti e le novità recentemente introdotte dall’Agenzia delle Entrate.

Emissione e recapito delle fatture: le fatture vanno sempre inviate ai propri clienti attraverso il SdI (Sistema di Interscambio), altrimenti sono considerate “non emesse”, con conseguenti sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta. Poiché il SdI opera come intermediario, è necessario che nelle anagrafiche dei clienti si inserisca l’indirizzo telematico comunicato dal cliente (un “Codice destinatario” alfanumerico di 7 cifre oppure un indirizzo PEC) che poi va nella fattura elettronica, altrimenti il SdI non saprebbe dove recapitarla. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico (vale a dire del codice destinatario o dell’indirizzo PEC) prescelto per la ricezione di tutte le fatture trasmesse dai propri fornitori, indirizzo che può comunque esser variato in qualsiasi momento.

Sempre l’Agenzia delle Entrate sta predisponendo un servizio per la “registrazione massiva dell’indirizzo telematico”, che permetterà di abbinare alle partite IVA dei clienti l’indirizzo telematico ai quali il SdI recapiterà automaticamente tutte le fatture elettroniche. Dovrebbero così diventare superflue le richieste di indicazione dell’indirizzo telematico di spedizione, che già stanno circolando tra gli operatori. Pertanto è opportuno attendere prima di emettere tali richieste e, volendo rispondere a quelle ricevute, indicare l’indirizzo PEC se ancora sprovvisti di un codice destinatario. Tali richieste sarebbero peraltro superflue, poiché in ogni caso il SdI terrà primariamente in considerazione l’indirizzo indicato attraverso il servizio di registrazione, rispetto a quanto indicato in fattura dal fornitore.

Va tenuto presente al riguardo che il contribuente che vuole utilizzare la PEC per l’invio delle fatture al Sistema di Interscambio deve completare il primo invio tassativamente all’indirizzo di PEC generico del Sistema di Interscambio (sdi01@pec.fatturapa.it).

Solo dopo questo primo invio egli viene riconosciuto come soggetto che invia fatture elettroniche via PEC, ed a questo punto gli viene comunicato un nuovo indirizzo PEC del Sistema di Interscambio diverso da quello generico (utilizzato per il primo invio in assoluto), e da questo momento quest’ultimo è l’indirizzo PEC da utilizzare per tutti gli invii e diviene il riferimento per il futuro.

In concreto se gli viene comunicato l’indirizzo sdi02@pec.fatturapa.it, da quel momento il contribuente dovrà inviare le fatture elettroniche solo a questo nuovo indirizzo, e non più a quello generico utilizzato per il primo invio in assoluto. Se si sbaglia indirizzo PEC la conseguenza è che la fattura risulta non emessa perché non può essere gestita dal Sistema di Interscambio.

Data di emissione e data di trasmissione: è stato specificato che la data di emissione della fattura è la data riportata nel campo “Data” della fattura, ma che la stessa può esser trasmessa anche nei giorni successivi attraverso il SdI, entro comunque un termine “ragionevole”. Solo la fattura accompagnatoria dev’essere trasmessa entro le ore 24.00 del giorno di emissione.

Controllo del SdI e scarto delle fatture: il Sistema di Interscambio, prima di recapitare la fattura al cliente, effettua dei controlli formali sulla stessa. Viene verificato il nome del file (che segue lo schema IT+numero partita IVA_numero progressivo), i campi relativi al numero e data fattura, la coerenza dei contenuti obbligatori ed il controllo della validità della Partita IVA e Codice fiscale (non se la partita IVA è cessata, ma solo se è corretta). È normale immaginare che il proprio software di fatturazione, prima dell’invio, esegua già le verifiche formali e gli scarti da parte del SdI saranno molto rari; nel caso, entro cinque giorni, si dovrà provvedere alla emissione della fattura corretta. Sarà possibile mantenere numero e data della fattura scartata, oppure provvedere ad uno storno interno e all’emissione di una nuova fattura. Il Cliente non può in nessun modo “rifiutare” la fattura recapitata dal SdI: in caso di fattura per operazione inesistente, oltre a non registrare la fattura ricevuta, sarà necessario procedere con un formale atto di contestazione, come già in uso nell’attuale prassi.

Fatture verso i privati: rimane l’obbligo di consegnare al cliente una copia analogica della fattura (su carta o a mezzo mail in formato .pdf), mentre il file .xml dovrà esser comunque trasmesso al SdI.

Detrazione dell’IVA sugli acquisti: l’Agenzia delle Entrare al momento mantiene la ferrea interpretazione fornita con la circolare 1/E del 17.01.2018, secondo la quale per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA è necessario aver ricevuto la fattura nel mese oggetto di liquidazione e non entro il 16 del mese successivo; con l’adozione della fatturazione elettronica, il momento della ricezione sarà “certificato” dal SdI, senza concedere quindi soluzione alternativa.

Numero di Protocollo e Reverse Charge: benché non ancora formalmente soppresso, l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture di acquisto perderà significato e verrà probabilmente presto abolito. Anche le annotazioni in fattura, ora necessarie per adempiere al c.d. meccanismo del reverse charge, saranno sostituite dalla corretta tenuta dei registri IVA.

Conservazione delle fatture: i file delle fatture emesse e ricevute devono esser conservati in modalità sostitutiva. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente reso disponibile un servizio gratuito di conservazione, attivabile già da ora attraverso il sito web (credenziali Fisconline o delega ad intermediario). Il servizio riguarda le sole fatture elettroniche, ha valore sia ai fini fiscali che civili, consente di conservare le fatture per 15 anni e l’esibizione è garantita entro le 48 ore. Si consiglia si adottare tale modalità di conservazione, anche in aggiunta a servizi analoghi e già inclusi in pacchetti software di fatturazione.

Marca da bollo: non sarà ovviamente più possibile assolvere l’imposta di bollo attraverso l’apposizione delle marche sul documento originale, ma l’imposta andrà cumulativamente versata entro il 30 aprile dell’anno successivo a mezzo modello F24. Sulla fattura elettronica andrà apposta la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014”. A tal fine sarà necessario compilare il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica.

Operazioni con l’estero: i dati delle fatture attive e passive relative ai rapporti con i soggetti esteri – esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica – dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo alla data di emissione o ricezione delle fatture stesse. Sono esonerate dall’obbligo le esportazioni e importazioni di beni verso e da paese extra UE (bolletta doganale). Per le sole fatture emesse, la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero può essere eseguita trasmettendo al SdI l’intera fattura in formato .xml e compilando il campo “Codice destinatario” con il codice convenzionale XXXXXXX.

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